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La definizione ed i confini dei doveri del datore di lavoro sull'operato dei lavoratori- Cass. Pen. n. 22837/2016 Sez. 4

16/6/2016

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Con la sentenza in commento la Suprema Corte si occupa del tema - assai dibattuto - della identificazione della dimensione e della modalità di realizzazione del dovere di controllo sui lavoratori in capo al datore di lavoro prevenzionistico.
In particolare, la pronuncia della Cassazione appare, a maggior ragione, interessante, in quanto costruisce il ruolo prevenzionistico del datore di lavoro ricavandolo e distinguendolo rispetto a quello di un'altra figura chiave della sicurezza sul lavoro, ovvero il preposto.
Quanto a tale seconda figura, la Quarta sezione, ribadisce - in primo luogo - il principio di diritto secondo il quale, a prescindere dal conferimento di un incarico ad hoc, "le figure dei garanti hanno una ordinaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto".
La Corte di Cassazione, inoltre, richiamando conforme giurisprudenza (n. 10702/2012), distingue la figura del datore di lavoro rispetto a quella del preposto, titolare di specifici doveri di sovrintendenza puntuale, stabiliti espressamente per legge (cfr art. 19 del D.Lgs 81/08).
Mentre, dunque, sul secondo incombe l'obbligo di una vigilanza diretta, intesa in senso stretto, sul secondo, quale responsabile degli aspetti più squisitamente organizzativi, il relativo obbligo dev'essere diversamente inteso, non imponendo "il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni".


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La suddivisione degli obblighi di prevenzione tra distaccante ed utilizzatore - Interpello n. 8/2016

13/6/2016

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Con la risposta ad un quesito relativo agli oneri  di sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08, la Commissione per gli interpelli ha chiarito definitivamente la portata della suddivisione degli obblighi di prevenzione tra datore di lavoro distaccante ed utilizzatore in ipotesi di distacco di personale.
La Commissione, riportandosi al dettato dell'art. 3 del D.Lgs. 81/08, ribadisce che "tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario (ovvero del beneficiario della prestazione), fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato".
La Commissione precisa dunque, in primo luogo, che tra gli obblighi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 81/08 vi sia anche la sorveglianza sanitaria ed inoltre che questa, in virtù della chiara indicazione normativa, sia prevista a carico del distaccatario, quale principale, ma non esclusivo, destinatario dei relativi obblighi.
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    Francesco Piccaglia De Eccher

    francescopiccaglia@avvpiccaglia.it

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