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La Suprema Corte torna sulle condizioni che legittimano il deposito controllato di rifiuti

26/7/2016

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Con sentenza depositata lo scorso mese di giugno, la Suprema Corte ha ribadito quali siano gli elementi formali e sostanziali in presenza dei quali il deposito di rifiuti possa intendersi "controllato o temporaneo" e, dunque, lecito.
La terza sezione della Cassazione, ripercorrendo le numerose precedenti pronunce e richiamando il dettato normativo del D.Lgs 152/06, conferma che per deposito controllato o temporaneo: "si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, ma solo quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel D.Lgs 152/06".
Dunque, tutte le volte in cui i rifiuti, pur raggruppati nel luogo di produzione, non rispettino le prescrizioni normative in merito a individuazione, corretto stoccaggio, criteri qualitativi o quantitativi per il conferimento, etc, non potranno essere ritenuti lecitamente depositati e, quindi, si potranno configurare le diverse fattispecie previste dal D.Lgs 152/06. 
(Cass. Pen. sez. III, n. 25028/2016)
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La legittimità costituzionale della prescrizione dell'illecito amministrativo ex D.Lgs 231/01 al vaglio della Suprema Corte 

18/7/2016

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Con la sentenza in commento, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione affronta, per la prima volta, l'interessante tema della compatibilità dell'istituto della prescrizione dell'illecito amministrativo rispetto ai dettami degli artt. 3, 24 comma 2 e 111 della Carta Costituzionale.
Come noto, pur sovrapponendosi in molti punti ai dettami del diritto penale classico, il D.Lgs 231/01 prende le distanze dalla disciplina codicistica nel regolare altri istituti specifici.
Uno di questi è, indubbiamente, quello della prescrizione.
Mentre, infatti, gli artt. 157 e seguenti del codice penale regolano il tempo necessario a prescrivere, ancorandolo al massimo della pena edittale e comunque a sei anni se si tratta di delitti ovvero a quattro anni per le contravvenzioni, il D.Lgs 231/01, disciplina l'istituto della prescrizione in termini del tutto autonomi e differenti.
La differenza tra prescrizione penale ed "amministrativa", invero, riguarda non soltanto il tempo necessario a prescrivere in caso di assenza di interruzioni (c.d. "termine breve"), ma anche la disciplina della interruzione della prescrizione.
L'art. 22 del D.Lgs 231/01 stabilisce infatti che l'illecito amministrativo si estingue per prescrizione "nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato" ed inoltre, al quarto comma, che "se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendete da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".
Si vede dunque come il D.Lgs 231/01, abbia introdotto una disciplina affatto peculiare rispetto alla norma penale classica, con risvolti pratici, di immediata percezione.
Se, infatti, da una parte il termine di prescrizione "breve" dell'illecito amministrativo (ossia quello che decorre senza interruzioni) appare nettamente più ridotto rispetto a quello penale (cinque anni, rispetto a sei o più di sei), una volta interrotta la prescrizione amministrativa, l'illecito appare potenzialmente imprescrittibile, essendo il relativo termine sospeso - o meglio non decorrente - sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Tale differente trattamento, pur nascente da un medesimo evento - reato, ha fatto insorgere non poche domande in termine di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza, diritto di difesa e giusto processo.
Con la sentenza n. 128299 del 7 luglio 2016, la sesta sezione della Corte di Cassazione, affronta il tema, dichiarando la relativa questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata.
Il ragionamento sotteso alla decisione della Suprema Corte si fonda, sostanzialmente, sulla  ontologica autonomia (non solo sostanziale ma anche processuale) dell'illecito amministrativo rispetto al reato.
A sostegno dell'impianto logico della motivazione, la sesta sezione richiama il dettato delle sezioni unite relative alla vicenda ThyssenKrupp, attraverso il quale è stato chiarito che l'illecito amministrativo debba essere qualificato come un tertium genus, sicché non possa  e non debba essere ricondotto integralmente nell'ambito e nelle categorie dell'illecito penale.
Sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite, la sentenza in commento accantona la possibilità che una differente disciplina in materia di prescrizione possa manifestare una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione potendo ben "giustificarsi un regime derogatorio e differenziato".
Per di più, si legge in motivazione, proprio la legge delega n. 300 / 2000 prevedeva espressamente che l'interruzione della prescrizione dovesse essere regolata dalle norme del codice civile.
Quanto poi al rappresentato contrasto con il principio della durata ragionevole del processo, la sentenza del 7 luglio evidenzia, in primo luogo che tale principio non debba essere inteso "come semplice speditezza in funzione di un'efficienza tout court, ma piuttosto come razionale contemperamento dell'efficienza con le garanzie, la cui concreta attuazione è rimessa alle opzioni del legislatore".
Nel caso di specie, secondo la decisione in commento, il legislatore ha realizzato tale contemperamento,bilanciando "le esigenze di durata ragionevole del processo, soprattutto nel prevedere  un termine breve di prescrizione, e le esigenze di garanzia, corrispondenti nella specie al valore della completezza dell'accertamento giurisdizionale  riferito ad una fattispecie complessa come quella relativa all'illecito amministrativo dell'ente. L'effetto di tale bilanciamento risiede nella tendenziale riduzione del rischio di prescrizione una volta che, esercitata l'azione penale, si instauri il giudizio, con il contrappeso rappresentato dalla ridotta durata del termine di prescrizione fissato per tutti gli illeciti in cinque anni, termine sensibilmente più breve rispetto a quello previsto dal codice penale" (Cass. Pen. n. 28299/2015 VI sez. del 7 luglio 2016).

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    Francesco Piccaglia De Eccher

    francescopiccaglia@avvpiccaglia.it

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