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Il Dirigente prevenzionistico "di fatto" privo di delega: individuazione e responsabilità

2/11/2017

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Con sentenza del 19 ottobre (n.48302 sez. IV) 2017, la Corte di Cassazione penale torna ad interessarsi dell'individuazione delle posizioni di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro, della qualifica di "dirigente prevenzionistico" e del principio di effettività.

Nuovamente la Suprema Corte ribadisce che la posizione di responsabilità in capo ai diversi destinatari può essere generata dall' "esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante".

Ciò che conta dunque per l'assunzione della responsabilità, al di là ed a prescindere dall'esistenza di investiture formali, è la concreta organizzazione della gestione del rischio all'interno del quale il lavoratore è introdotto.

Se il garante poteva influire nel decorso causale dell'evento -evitandolo o facendo sì che avvenisse in modo meno grave- e non lo ha fatto, potrà essere chiamato a risponderne penalmente.

In sostanza quindi il diritto penale del lavoro poggia sulla seguente implicazione logica: se un soggetto, pur sprovvisto di incarichi formali o deleghe, gestisce di fatto uno o più lavoratori nella loro attività quotidiana e funzionale, dando loro direttive, organizzandone il lavoro e verificandone la correttezza, allora assume nei suoi / loro confronti il ruolo prevenzionistico di dirigente ed è tenuto a tutelarne l'incolumità.

Tale ruolo non è attribuibile contrattualmente, ma deriva direttamente dalla legge penale.

Di conseguenza, non esiste manleva che possa liberare il dirigente dai suoi doveri prevenzionistici, se non un atto con il quale egli venga sollevato dal suo ruolo funzionale e quindi privato dello status di dirigente.

In questo senso, l'organigramma funzionale diviene un importante strumento processuale utilizzabile dal Pubblico Ministero o dal Giudice per valutare e  definire i ruoli gerarchici  ed individuare il titolare o i titolari della posizione di garanzia.
 La sua redazione rappresenta dunque un'operazione strategica e delicata.

Da ultimo, la Suprema Corte ribadisce un principio di diritto noto ma spesso "inconsciamente" accantonato da parte di chi, pur rivestendo la qualifica di dirigente, non sia titolare anche di una delega di funzioni, ovvero quello in base al quale: "in tema di omicidio o lesioni colpose derivanti da infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se  è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è però, doveroso per altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto, anche quando le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano".

E' evidente infatti che, se la delega di funzioni funge indubbiamente da "calamita" delle responsabilità penali in materia, essa non libera mai totalmente gli altri garanti (Dirigenti, Preposti etc.) dai loro doveri prevenzionistici, che essi sono tenuti comunque ad adempiere nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

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    Francesco Piccaglia De Eccher

    francescopiccaglia@avvpiccaglia.it

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