La sentenza oggi in commento si occupa di un argomento particolarmente attuale, ovvero quello relativo alla responsabilità penale del medico competente nell'ambito della prevenzione delle malattie muscolo-scheletriche.
Gl ultimi dati pubblicati da INAIL dimostrano, infatti, che tali patologie stanno divenendo una percentuale sempre più rilevante tra quelle complessivamente denunciate in ambito lavorativo. Inoltre, la loro etiologia ed il loro accertamento sono particolarmente complessi. Di conseguenza, diviene sempre più importante che le aziende affrontino il tema all'interno della propria valutazione dei rischi e, soprattutto, che il medico competente predisponga ed applichi un adeguato protocollo sanitario. Sono proprio questi i punti affrontati dalla sentenza n. 35425/2016 del 24 agosto scorso, che è intervenuta, appunto, in un caso di omessa programmazione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio per l'apparato muscolo-scheletrico. L'oggetto del ricorso per Cassazione del difensore del Medico Competente condannato per la violazione dell'art. 25 lett. b del D.Lgs 81/08 era rappresentato dal fatto che, in ipotesi difensiva, "il decreto legislativo in parola, nella parte in cui descrive i vari rischi per i quali è necessaria la sorveglianza sanitaria, di cui al titolo VI, nulla prevede in ordine al rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per movimenti ripetuti". Il ricorrente, mediante una interpretazione di tipo letterale della norma, evidenziava che l'art. 167 del T.U. (che definisce il campo di applicazione della movimentazione manuale dei carichi) non faccia alcun riferimento al concetto di "movimento ripetuto" e che, pertanto, tale attività non debba essere necessariamente oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro e di sorveglianza da parte del medico competente. In effetti, al comma 2 lett. a) del predetto articolo, si legge: "movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico". Tale elencazione, secondo il ricorrente, deve ritenersi tassativa e non suscettibile di integrazione. La Suprema Corte, dopo un analitico vaglio delle norme contenute nel D.lgs 81/08 e rilevanti in materia di sorveglianza sanitaria, conclude rigettando il ricorso. In particolare, secondo l'orientamento della Cassazione, nel campo di applicazione della movimentazione manuale dei carichi rientrano "tutte le azioni che possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico" e, dunque, non solo quelle indicate espressamente all'interno dell'art. 167 del D.Lgs 81/08. Tale interpretazione estensiva della norma deriva, secondo il principio fatto proprio dalla Suprema Corte, dall'analisi dell'allegato 33 al Testo Unico, nel quale sono citate, mediante il riferimento alle norme tecniche, anche le operazioni di movimentazione dei carichi ad alta frequenza, che tipicamente sono la causa di patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. La sentenza in commento conclude dunque affermando: "non v'è dubbio che il medico competente, in ragione del complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione dei rischi e sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore, sia tenuto, proprio in ragione di ciò, all'osservanza degli obblighi, tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati negli artt. 167 e 168 e nell'allegato 33 e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico. Diversamente argomentando si vanificherebbe la ratio di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro".
0 Commenti
Lascia una risposta. |
Francesco Piccaglia De Eccherfrancescopiccaglia@avvpiccaglia.it Giurisprudenza
Gennaio 2019
Sicurezza & Ambiente |