Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione analizza ed interpreta, per la prima volta, i contenuti essenziali della fattispecie introdotta con la L. 22 maggio 2015 n. 68 (la cosiddetta legge eco-reati).
La fattispecie di inquinamento ambientale, contenuta nell'art. 452-bis del codice penale dispone che sia punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. I concetti di "abusività" della condotta e di "significatività" e "misurabilità" del deterioramento, sono stati, da subito, oggetto di attenzione da parte dei commentatori. suscitando non poche riserve anche sotto il profilo della loro compatibilità rispetto al principio costituzionale della determinatezza della norma penale. La Terza Sezione della Suprema Corte interviene proprio su questi punti con un apprezzabile ragionamento di indubbia portata chiarificatrice. Quanto al requisito dell'"abusività" della condotta, i Giudici di Legittimità osservano che sussista il carattere abusivo, allorquando: "l'attività venga posta in essere nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto, ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati". Tale principio, mutuato dall'interpretazione relativa al diverso delitto di "attività organizzate di traffico illecito di rifiuti" (art. 260 D.Lgs 152/06) viene ritenuto utilizzabile anche in relazione al reato di inquinamento ambientale. Si aggiunge inoltre che vada ritenuta "abusiva" non soltanto la condotta: "posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative". Quanto al significato concreto da attribuirsi ai termini "compromissione" e "deterioramento", si afferma che i due termini: "indichino fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della compromissione, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi "di squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del detrriorramenteo, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi". Altro aspetto dirimente della pronuncia riguarda il successivo passaggio, in cui si esclude, ai fini della valutazione della portata dei due termini, la rilevanza della reversibilità o meno del fenomeno inquinante (contrariamente a quanto sostenuto in dottrina). La sentenza di occupa, infine, della interpretazione dei concetti di "significatività" e "misurabilità". In generale, si afferma che il termine "significativo" ricomprenda tutto ciò che sia incisivo e rilevante, mentre con il termine "misurabile" si intenda ciò che sia "quantitativamente apprezzabile o, comunque oggettivamente rilevabile". Si aggiunge, più in dettaglio, che: "l'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente , tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque concretamente accertabile". (Cass. Pen. Sez. III n. 46170 del 3.11.2016)
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Francesco Piccaglia De Eccherfrancescopiccaglia@avvpiccaglia.it Giurisprudenza
Gennaio 2019
Sicurezza & Ambiente |