Con Sentenza n. 31631 dell'11 luglio scorso, la Corte di Cassazione torna sul delicato argomento della responsabilità penale del Committente in relazione all'infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore dell'appaltatore.
La motivazione di inammissibilità del ricorso prende le mosse dalla circostanza che il preliminare e principale dovere del Committente che si appresti ad appaltare lavori per suo conto è quello della verifica dell'idoneità tecnico professionale. Tale attività di verifica, tuttavia, secondo l'indicazione della Cassazione, deve riguardare "non soltanto i titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche la capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa". In sostanza, viene considerato doveroso per il committente un controllo, non solo astratto e generico, ma calato concretamente nel merito della pericolosità dei lavori affidati. Quanto poi al limite della responsabilità del Committente ed alla linea di confine tra questa e la posizione del Datore di Lavoro, la sentenza in commento, dopo aver affermato che il primo è titolare di una autonoma posizione di garanzia, richiama il principio di diritto in base al quale: "non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione sull'andamento dei lavori, correndo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelte dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenze nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo". In sostanza il Committente è esonerato con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedano una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine, rientrando, al contrario, nella sua sfera di responsabilità la mancata adozione di cautele immediatamente percepibili senza particolari indagini. La pronuncia in commento ricalca l'impostazione da tempo fatta propria della giurisprudenza, che individua la genesi della responsabilità dei diversi garanti nel concreto dominio - in tutto o in parte – del processo di produzione dell’evento. Il Testo Unico esalta dunque il nesso tra responsabilità e organizzazione del lavoro: la sfera di garanzia che grava sui titolari si definisce non in ragione di un vincolo di subordinazione ma dell’assoggettamento del lavoratore ad un circolo di organizzazione fonte di rischi infortunistici. Operativamente, la sentenza in commento conduce, infine, a sottolineare l'importanza che, soprattutto nell'ambito di appalti complessi (costruzione di edifici, impianti o grandi ristrutturazioni), il committente incarichi - mediante apposita delega - una figura professionale tecnicamente adeguata, cui affidare il ruolo di Responsabile dei Lavori, in grado di adempiere correttamente ai compiti previsti dalla normativa e, soprattutto, di entrare nel merito della pianificazione e della concreta esecuzione delle attività da parte dell'appaltatore, sollevando così dalla relativa responsabilità il Committente stesso.
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Francesco Piccaglia De Eccherfrancescopiccaglia@avvpiccaglia.it Giurisprudenza
Gennaio 2019
Sicurezza & Ambiente |