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La suddivisione degli obblighi di prevenzione tra distaccante ed utilizzatore - Interpello n. 8/2016

13/6/2016

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Con la risposta ad un quesito relativo agli oneri  di sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08, la Commissione per gli interpelli ha chiarito definitivamente la portata della suddivisione degli obblighi di prevenzione tra datore di lavoro distaccante ed utilizzatore in ipotesi di distacco di personale.
La Commissione, riportandosi al dettato dell'art. 3 del D.Lgs. 81/08, ribadisce che "tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario (ovvero del beneficiario della prestazione), fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato".
La Commissione precisa dunque, in primo luogo, che tra gli obblighi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 81/08 vi sia anche la sorveglianza sanitaria ed inoltre che questa, in virtù della chiara indicazione normativa, sia prevista a carico del distaccatario, quale principale, ma non esclusivo, destinatario dei relativi obblighi.
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    Francesco Piccaglia De Eccher

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