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L'irretroattività del D.lgs 231/01 e la natura dei reati contro l'ambiente - Cass. Pen. 39373/15 sez. III

28/12/2015

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La sentenza in commento appare di interesse per due specifici aspetti. In primo luogo, la Suprema Corte riconosce per via giurisprudenziale il principio di legalità previsto dall'art. 2 del D.Lgs 231/01, secondo cui "L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto".
Da tale principio, discende quello in base al quale, per poter essere contestato l'illecito amministrativo ambientale nei confronti di un ente, è necessario verificare che  la condotta illecita - ovvero una parte di essa - sia stata posta in essere successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs 121/11 (ovvero il luglio 2011), che ha introdotto gli illeciti ambientali nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.
Ciò detto, la Suprema Corte passa ad analizzare la modalità attraverso cui il principio di diritto trova applicazione rispetto ad alcuni illeciti.
In particolare, viene chiarito che le fattispecie di cui agli artt. 256 e 260 Dlgs 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata e attività organizzata per traffico illecito di rifiuti) sono reati abituali di condotta in quanto sono "integrati necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie". Da ciò discende che, in mancanza di elementi di indagine che attestino la commissione di illeciti successiva al luglio 2011, sia inapplicabile la normativa prevista dal D.Lgs 121/11 e sia, di conseguenza, non contestabile la relativa responsabilità nei confronti dell'ente.
Discorso completamente diverso vale, invece, per il reato di omessa bonifica di cui all'art. 257 D.Lgs 152/06. In questo caso, la natura permanente del reato, la cui consumazione termina solo con la rimozione della situazione di fatto abusiva, impedisce l'applicabilità del principio suddetto e consente la contestazione dell'illecito amministrativo anche in ipotesi in cui la condotta antigiuridica sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.lgs 121/11, purché al luglio 2011 non fosse ancora stata rimossa.
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    Francesco Piccaglia De Eccher

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