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Nelle Società di Capitali se non esiste delega, gli obblighi gravano su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sugli amministratori e sui soci (Cass. Pen. sez. 3 n. 28721/2017)

7/9/2017

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Nel corso dell'estate la Corte di Cassazione penale è tornata ad occuparsi del tema dell'individuazione del datore di lavoro all'interno del Consiglio di Amministrazione, in assenza del conferimento formale di deleghe di responsabilità nei confronti di un unico soggetto.

Il principio giuridico manifestato dalla Suprema Corte è da tempo univoco e chiaro e viene ribadito anche in occasione della recente pronuncia: "nelle società di capitali gli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sugli amministratori e sui soci".
In sostanza, ad avviso dei Giudici di legittimità, in mancanza di un requisito formale (la delega appunto), la responsabilità penale colposa dev'essere individuata in capo all'intero organo apicale (ivi compresi amministratori e soci...), a prescindere da qualsiasi considerazione circa la sussistenza di un contributo causale da parte di ciascuno di essi e, soprattutto, a prescindere da ogni valutazione circa l'esistenza dell'esercizio "di fatto" delle funzioni del datore di lavoro da parte di un unico componente

L'orientamento (granitico) della Cassazione appare, ad avviso di chi scrive, in forte contrasto con il principio di "effettività" di cui è permeata l'intera materia del diritto penale del lavoro, in base al quale l’accertamento della qualità di destinatario delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro va compiuto in concreto con riferimento alle mansioni svolte e alla specifica sfera di responsabilità attribuita e in virtù del quale  si afferma che la responsabilità è autonomamente conformata sul ruolo istituzionale svolto, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, nell’ambito dell’organizzazione di impresa.

Non solo: il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs 81/08) ha innalzato il principio di effettività a norma, prevedendo all'art. 299 che le posizioni di garanzia relative al Datore di lavoro, dirigente e preposto gravino su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Viene da domandarsi come mai, mentre il principio di effettività trova costante applicazione in relazione alle responsabilità dei dirigenti e preposti (rispetto ai quali la Suprema Corte non manca di ricordare la non necessità di deleghe o incarichi scritti), non debba avvenire altrettanto quando si tratti del ruolo del datore di lavoro "di fatto", ovvero del soggetto che all'interno del Consiglio di Amministrazione (pur privo di una formale investitura) si occupi in maniera esclusiva delle tematiche inerenti la materia prevenzionistica.

La disparità di interpretazione appare francamente incomprensibile e lega la responsabilità penale datoriale ad un mero dato formale (l'appartenenza al Consiglio di Amministrazione il quale per la sua stessa natura si occupa di tematiche variegate connesse alla gestione dell'impresa nella sua complessità)  invece che ancorarla fermamente al dominio della sfera di rischio per la sicurezza del lavoratore da valutarsi caso per caso, come previsto e voluto dal legislatore.

In conclusione ed in ogni caso, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra descritto - e pur auspicandone il mutamento - si ribadisce l'assoluta necessità per le società di capitali di dotarsi di una governance aziendale formalizzata (deleghe e procure notarili)  in tema di sicurezza sul lavoro.



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    Francesco Piccaglia De Eccher

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