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Pubblicate le linee Guida di Ispra per la estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale con prescrizione

9/1/2017

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L'introduzione del sistema della prescrizione per l'estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale rappresenta senza dubbio una delle novità più interessanti e di maggiore impatto della L. 68/2015 che ha introdotto la parte sesta-bis nel D.Lgs 152/06 (Codice dell'Ambiente).
Si tratta, in sostanza, della possibilità per l'organo di controllo che abbia rilevato una violazione della normativa ambientale di tipo contravvenzionale, di impartire al contravventore una prescrizione che indichi le modalità di regolarizzazione dell'illecito entro un termine stabilito, durante il quale il procedimento penale rimane sospeso.
Nel caso in cui il contravventore adempia alla prescrizione entro il termine, verrà ammesso al pagamento in sede amministrativa di una pena pecuniaria pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per legge. Una volta avvenuto il pagamento, il reato si estingue ed il Pubblico Ministero chiede l'archiviazione del relativo procedimento.
Il sistema, ampiamente noto nel modo della sicurezza sul lavoro per effetto del D.lgs 758/94 , era inedito alla normativa ambientale sino all'anno scorso.
Uno dei temi maggiormente dibattuti in sede di prima applicazione della nuova normativa è rappresentato dal contenuto delle condizioni che limitano il ricorso allo strumento della prescrizione.
Nello scorso novembre il consiglio federale dell'ISPRA ha emanato il documento "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione dei reati delle contravvenzioni ambientali ex parte VI - bis D.Lgs 152/06" che riassume l'attività svolta dal gruppo di lavoro interagenziale di ARPA ed ISPRA.
Viene innanzitutto chiarita nel documento la natura di atto di polizia giudiziaria del verbale di prescrizioni impartito ai sensi dell'art. 318-bis Dlgs 152/06.
Ciò comporta che tale atto non sia impugnabile con gli strumenti della giustizia amministrativa (ricorso al TAR o ricorso straordianrio al Presidente della Repubblica).
In secondo luogo viene sancita l'obbligatorietà dell'applicazione della procedura estintiva in presenza dei presupposti richiesti dalla  nomrativa.
Ciò comporta, come del resto avviene già nell'ambito della sicurezza sul lavoro, che l'organo ispettivo debba applicare la procedura anche quando non risulti possibile impartire la prescrizione, ad esempio, qualora il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento dell'obbligo di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza (c.d. prescrizione "ora per allora"), con conseguente ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria.
Altro argomento trattato dal documento in esame è quello rappresentato dai rapporti intercorrenti tra la prescrizione e i provvedimenti che concludono i procedimenti amministrativi (misure oggetto di diffide emesse dall'autorità competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie dell'AIA).
Per questi casi viene stabilito che le prescrizioni non sostituiscano i provvedimenti amministrativi, ma siano entrambi necessari, dato che agli stessi sono ricollegabili diversi effetti giuridici.
Le prescrizioni infatti incidono sul procedimento penale, mentre i provvedimenti amministrativi emanati dall'autorità competente producono i loro effetti sul piano amministrativo e talvolta, come nel caso della diffida, sono individuati dalla normativa ambientale come atti propedeutici per l'emanazione di successivi provvedimenti amministrativi.
Viene, al fine di evitare contrasti tra le misure prescritte, esortato un coordinamento tra gli enti coinvolti.
Quanto alla tipologia di contravvenzioni che possono essere sussunte nella procedura estintiva, viene chiarito che esse sono quelle punite con la sola pena dell'ammenda; vengono pertanto esclusi i reati puniti con l'arresto ed anche quelli sanzionati con arresto e ammenda.
L'art. 318-bis del D.lgs 152/06 stabilisce  che il procedimento di estinzione della contravvenzione possa avere luogo solamente in ipotesi contravvenzionali ed in assenza di profili di danno o pericolo.
Questo aspetto rappresenta indubbiamente uno di quelli maggiormenti controversi ed allo stesso tempo rilevanti per l'applicazione della disciplina.
Le indicazioni fornite nel documento in oggetto sono assai specifiche e forniscono un valido supporto sia agli operatori, sia alle aziende che si trovino a dover affrontare casi simili.
Il gruppo di lavoro preposto a questa attività è arrivato addirittura ad individuare alcune prescrizioni tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali ed a fornire indicazioni operative per valutare, caso per caso, la sussistenza o meno del danno ambientale ovvero del relativo pericolo.
E' emerso in particolare che:
- nei casi di abandono o deposito incontrollato di rifiuti con evidenza di percolamento al suolo o immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee non è mai possibile attivare la procedura di prescrizione; 
- nel caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti senza evidenza di sversamento di liquidi al suolo, è possibile impartire la prescrizionie ma solo se accompagnata dallo svolgimento di verifiche analitiche;
- nel caso di emissioni in atmosfera oltre i limiti di legge o dell'AIA è possibile impartire la prescrizone purchè consistente nell'adozione di accorgimenti tecnici volti ad evitare il ripetersi della violazione.
Quanto alla motivazione dell'eventuale non applicazione della procedura prescrittiva, viene ritenuto doveroso da parte dell'organo di PG, fornire adeguata e specifica motivazione delle sue ragioni.
Per quanto riguarda il contenuto della prescrizione nel caso di violazione di natura meramente formale (mancanza di autorizzaizone /titolo abilitativo ad una certa attività), è stata istituita un'apposita tabella che prevede, a seconda della casistica, l'orientamente ritenuto più adatto per regolarizzare le diverse fattispecie: o prescrivendo la sospensione dell'attività, o prescrivendo la regolarizzazione sul piano amministrativo. 
Il documento prosegue con altri interessanti passaggi, certamente utili a tutti coloro che abbiano a che fare con le tematiche ambientali in azienda, fornendo altresì agli organi ispettivi i criteri guida per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati ed individuando prescrizioni - tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali.
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    Francesco Piccaglia De Eccher

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