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Vizio occulto e vizio palese di un macchinario, quale responsabilità per l'utilizzatore?

22/1/2019

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Pronuncia recente (11.1.2019 n. 1184 IV sezione Corte di Cassazione), utile tanto per i costruttori quanto per gli utilizzatori di attrezzature.
Occorre ricordare sempre che la mancata previsione di misure di sicurezza a protezione delle parti pericolose di una macchina automatica (o comunque di un’attrezzatura di lavoro) da parte del fabbricante non comporta, di per sé, alcuna esimente a carico del datore di lavoro (anche in presenza di marcatura e dichiarazione di conformità).
La responsabilità di quest’ultimo concorre (ex art. 113 c.p.) con quella del fornitore del macchinario tutte le volte in cui la mancanza possa essere individuata con l’utilizzo di ordinaria diligenza, ovvero quando si tratti di vizio non palese.
Ovviamente è impossibile definire a priori quale mancanza o difetto costituisca sempre vizio occulto e quale non lo sia. Certamente costituisce buona prassi per il datore di lavoro la verifica puntuale del contenuto della dichiarazione di conformità, al fine di verificare l’eventuale richiamo di norme armonizzate, che, forniscono una presunzione legale di rispondenza della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza.
“La decisione si colloca nel solco da tempo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che, in plurime pronunce, ha ribadito la concorrente responsabilità del datore di lavoro con quella del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina. Invero, grava sul datore di lavoro l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare le predette macchine e di adottare nell'Impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori (così ex multis Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Rv. 256948 - 01; conformi: n. 1216 del 2006 Rv. 233175, n. 2630 del 2007 Rv. 236012, N. 37060 del 2008 Rv. 241020)”

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=19685:cassazione-penale,-sez-4,-11-gennaio-2019,-n-1184-infortunio-con-un-macchinario-per-la-lavorazione-dei-pellami-non-conforme-ai-requisiti-generali-di-sicurezza-concorrente-responsabilità-del-datore-di-lavoro-e-del-costruttore&catid=17&Itemid=138
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